L'art. 16-bis del d.p.r. n. 917/86 disciplina le detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
Il concetto di patrimonio edilizio va interpretato in senso lato, posto che è pacifico che il beneficio fiscale in esame opera anche in relazione a particolari interventi sugli impianti tecnologici posti al servizio degli edifici.
L'esistenza di un condominio fa sì che gli interventi sulle parti ed impianticomuni di cui all'art. 1117 c.c. (ed assimilabili, dato il carattere esemplificativo dell'elencazione della norma) per i quali è possibile usufruire della detrazione siano anche quelli di manutenzione ordinaria
Prima di proseguire l'approfondimento in relazione al video citofono, è utile ricordare che la misura della detrazione in via ordinaria è pari al 36% dell'importo spese con un monte massimo di € 48.000 per unità immobiliare. Oramai da qualche anno è stabilito in via d'eccezione e viene prorogato annualmente il bonus nella misura del 50% della spesa sostenuta con un monte massimo di € 96.000,00.
Torniamo agli interventi inerenti al videocitofono.
Qui di seguito il quesito postoci da un nostro lettore:
"Nel condominio in cui vivo abbiamo deciso la sostituzione dell'attuale impianto citofonico, ormai vecchio e spesso non funzionante, con un videocitofono.
Abbiamo dato mandato all'amministratore di occuparsi di tutti gli adempimenti necessari alla posa in opera di questo videocitofono.
Vorrei sapere se questa spesa è compresa tra quelle che godono delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, insomma se per il videocitofono si può usufruire della detrazione del 50%."
Che tipo d'intervento configura l'installazione di un videocitofono?
L'Agenzia delle entrate, nella guida alle detrazioni fiscali per gli interventi di manutenzione degli edifici, specifica che beneficiano della detrazione prevista dalla legge (fino al 31 dicembre 2020 il 50% della spesa effettuata con un limite di 96.000, e dopo quello ordinario su specificato ed indicato nel d.p.r. n. 916/87) anche gli interventi riguardanti i citofoni. Nello specifico sono detraibili nella misura indicata la sostituzione o nuova installazione di citofoni, videocitofoni e telecamere, con le opere murarie occorrenti.
La sostituzione del citofono con un impianto di videocitofono costa complessivamente 3.000 euro.
Supponiamo che il nostro lettore, su questi 3.000 euro abbia partecipato spendendo 400 euro. L'agevolazione fiscale si applicherà su 200 euro (il 50% della spesa) e darà diritto ad una detrazione pari ad 20 euro per i 10 anni successivi.
Poco? Forse, ma questo ci dice la matematica che, molto spesso, ci fa comprendere come le detrazioni fiscali siano davvero risibili e non incentivanti rispetto al loro scopo, ossia quello di favorire la spesa e quindi il rilancio di questo settore economico.
Ricordiamo che la detrazione fiscale opera a valle del sistema fiscale, per cui essa servirà a pagare meno rispetto al dovuto, ma non consente di avere una base imponibile inferiore (in quel caso di parla di deduzioni fiscali). Rispetto ai videocitofoni, l'agenzia delle entrate ha chiarito che sulla prestazione di servizi (ergo sul lavoro dell'impresa esecutrice) "è previsto un regime agevolato, che consiste nell'applicazione dell'Iva ridotta al 10%".
Tale regime, entro determinati limiti di spesa, può riguardare anche il materiale utilizzato e fornito dall'esecutore dei lavori.
È utile ricordare che l'amministratore di condominio (o il condomino nel caso di mancanza di amministratore) deve effettuare i pagamenti con bonifico dal quale deve risultare:
Spetterà all'amministratore, quindi, certificare quanto il condominio ha versato. Tale certificazione gli consentirà di usufruire della detrazione del 50% calcolata nei modi suindicati. Dall'anno 2017, annualmente entro il 28 febbraio (salvo slittamenti), l'amministratore è tenuto a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati dei condòmini ai fini della redazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Si badi: come chiarito dall'agenzia delle entrare nella propria guida "il beneficio compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico da parte dell'amministrazione del condominio".
Come dire: se il condomino ha versato le somme all'amministratore nel 2018, ma l'amministratore ha pagato l'impresa nel 2019, il condomino avrà diritto a usufruire della detrazione per quest'ultimo anno d'imposta.
Come ha chiarito la Cassazione, se il condòmino non fruisce delle detrazioni fiscali per inadempimenti dell'amministratore connessi alle sue prerogative in materia, questi è tenuto a risarcire i danni.
In tal senso è stato affermato che è «dovere di diligenza dell'amministratore condominiale effettuare i pagamenti in modo da conservare ai singoli condomini, che intendevano usufruirne, la facoltà di godere della detrazione fiscale ex lege 449/1997, posto che trattavasi semplicemente di modalità di esecuzione di attività - pagamento del compenso all'appaltatore - comunque rientrante nella propria sfera di competenza» (Cass. 4 marzo 2020 n. 6086).
Fonte: https://www.condominioweb.com/agevolazione-fiscali-per-la-sostituzione-del-citofono.12106